Imposta provinciale sulle trascrizioni e decreto di riordino dei tributi locali

Marcello Quecchia 30 June 2025
Modifica zoom
100%

Per le Province l’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (PRA), la cosiddetta IPT, rappresenta un’entrata tributaria di primaria importanza.
 
L’art. 56 del D.Lgs. n. 446/1997 prevede che:
– le Province possano esercitare la facoltà di istituzione del tributo;
– qualora istituito dalla Provincia, le tariffe del tributo siano determinate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF);
– le tariffe stabilite con DM possano essere aumentate dalla Provincia nel limite massimo del 30%.
 
Nello schema di decreto delegato dalla legge n. 111/2023 ed esaminato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9/05/2025 (e poi bollinato dalla RGS), avente ad oggetto “schema di decreto legislativo recante «disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale»”, all’art. 25, tra l’altro, è previsto che, per quanto riguarda l’IPT delle aziende che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli:
 
– nel caso di distinzione tra sede legale e sede di gestione ordinaria in via principale dell’attività, quest’ultima rileva per la destinazione del gettito dell’imposta;
– nel caso di persone giuridiche con sede legale all’estero, aventi più sedi secondarie in Italia, la Provincia destinataria del gettito dell’imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell’attività.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento