Per considerare un’area come pertinenza di un fabbricato è necessario un vincolo di asservimento durevole, funzionale o ornamentale, con il fine di migliorare le condizioni d’uso e la funzionalità dell’immobile, non essendo sufficiente la presenza di una recinzione (che ha soltanto la funzione di delimitare la proprietà e precluderne l’accesso).
Lo ha chiarito la Cassazione con la decisione n. 16254 del 10/6/2021, che ha negato il vincolo pertinenziale di un’area ad un immobile inagibile e di fatto inutilizzato, evidenziando peraltro che la nuova disciplina introdotta dal 2020 non ha efficacia retroattiva.
La pronuncia riguarda due avvisi di accertamento IMU 2012 e 2013 relativi ad un’area edificabile che un tempo era posta a servizio di un albergo, non più utilizzato in quanto inagibile. La CTR aveva ritenuto sussistente il vincolo pertinenziale dell’area nonostante fosse sopravvenuta una situazione di degrado del fabbricato.
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