IMU dovuta sui beni oggetto di confisca definitiva

Il Comune ha emesso un avviso di accertamento IMU nei confronti del Mef, per gli immobili situati nel territorio comunale e oggetto di un provvedimento di confisca divenuto definitivo

maria suppa 8 Ottobre 2025
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Il caso
Il Comune ha emesso un avviso di accertamento IMU nei confronti del Mef, per gli immobili situati nel territorio comunale e oggetto di un provvedimento di confisca divenuto definitivo.
L’Agenzia del Demanio ha presentato istanza di annullamento in autotutela dell’atto impositivo, sostenendo la non debenza dellI’MU, in virtù di quanto disposto dall’art.51, co.3-bis, D.Lgs 159/2011. 
Si chiede se l’operato del Comune è corretto o se si debba procedere all’accoglimento dell’istanza presentata dall’Agenzia del Demanio.
La soluzione
Giova premettere che l’art.51, co.3-bis., D.Lgs 159/2011, stabilisce espressamente che “…Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi…”.
La disposizione de qua, quindi, non comporta la sospensione della potestà di accertamento delle imposte, delle tasse e dei tributi relativi ad immobili, il cui presupposto sia costituito dalla proprietà o dalla titolarità, sugli stessi, di uno degli altri diritti reali, limitandosi a disporre solamente la “sospensione” del relativo pagamento in relazione ai crediti tributari maturati durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca (quindi, nel corso dell’amministrazione giudiziaria). 
Nei casi di revoca del provvedimento di confisca, poi, la norma pone a carico del soggetto sottoposto alla misura cautelare poi revocata e a cui i beni sono restituiti, l’obbligo di pagare i tributi (anche locali) maturati durante tutto il periodo di amministrazione giudiziaria, in quanto titolare dei beni.
Di contro, nei casi, quali quello di specie, di conferma del provvedimento di confisca, l’art.45, 1 co. attribuisce la titolarità dei beni allo Stato.
La disposizione de qua stabilisce espressamente che “A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.”. 
Acclarata la titolarità dei beni oggetto di confisca definitiva in capo allo Stato, l’art.50, 2 co.D.lgs 159/2011, con riguardo ai tributi erariali, prevede espressamente l’estinzione dell’obbligazione per confusione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1253 c.c. [1]
Restano, invece, esclusi da tale forma di sopravvenuta estinzione del debito i crediti relativi ai tributi locali, che sono, quindi, dovuti nel loro intero ammontare dal soggetto divenuto titolare dei beni sequestrati, ovvero lo Stato e per esso il MEF.
La Cassazione ha chiarito, al riguardo, che “…La veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati e, quindi, il soggetto passivo d’imposta e’ individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello Stato….”(ex multis, Cass.ord. n.3356 del 03/02/2022).
Alla luce delle considerazioni svolte, appare evidente, nel caso di specie, la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dal Comune.


[1] art.1253 c.c. Effetti della confusione” 
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue , e i terzi che hanno pres

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