IMU: nei casi di demolizione, costruzione o ristrutturazione del fabbricato rileva l’area dall’inizio dei lavori

Con l’ordinanza n. 15976 del 15/06/2025, la Cassazione sottolinea che in base alla normativa imu,  nei casi di fabbricato in corso di costruzione, ristrutturazione o di demolizione, viene in considerazione, ai fini impositivi, (solo) l’area sulla quale il fabbricato insiste

maria suppa 1 July 2025
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Con l’ordinanza n. 15976 del 15/06/2025, la Cassazione sottolinea che in base alla normativa IMU,  nei casi di fabbricato in corso di costruzione, ristrutturazione o di demolizione, viene in considerazione, ai fini impositivi, (solo) l’area sulla quale il fabbricato insiste.

In particolare, il co.746, L.160/2019 (disposizione che ripropone, per l’IMU, quanto previsto dall’art.5, co.6, D.Lgs 504/1992),  stabilisce espressamente che “…In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato…”.

Per la Cassazione, pertanto, in applicazione della disposizione de qua, dall’inizio dei lavori, l’area “…ridiventa fabbricabile ab origine, fino a che la costruzione/ristrutturazione/demolizione dell’immobile non viene completata… perché, venuta meno la tassabilità del fabbricato, viene tassata l’area come se il fabbricato non esistesse”, e soggetta ad imposizione rimane “tutta l’area, anche se inedificabile secondo gli strumenti urbanistici ordinari…”.

L’applicazione di detta disposizione presuppone necessariamente la realizzazione dell’intervento edilizio cui si correla il relativo criterio di determinazione della base imponibile e, dunque, l’utilizzazione edificatoria, la demolizione del fabbricato e la esecuzione degli “interventi di recupero a norma del D.P.R. 6/06/2001, n. 380,  così che la rideterminazione della base imponibile del tributo (secondo il valore dell’area) è destinata ad operare “fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.”

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