di Pasquale Mirto
Sarà obbligatorio presentare la dichiarazione Imu (solo in via telematica) per ottenere le agevolazioni. Lo prevede il decreto attuativo della delega fiscale atteso al Consiglio dei ministri. -a pag. 29 Sembra arrivato il momento per l’approvazione in prima lettura del decreto legislativo di riordino dei tributi comunali, che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri questa settimana.
Tante sono le novità per i tributi comunali, alcuni di dettaglio, altre di carattere più generale, come la possibilità per gli enti di disporre autonomamente forme di definizione agevolata dei propri tributi o forme di sollecitazione al versamento spontaneo, prima della fase accertativa. Tuttavia, una disposizione molto attesa dai Comuni è destinata al rinvio; si tratta della norma che si estende ai tributi delle regioni e degli enti locali gli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza», sulla cui applicabilità finora si sono registrati orientamenti contrastanti da parte dei Comuni, generalmente motivati dall’indisponibilità dei tributi che può essere derogata solo con norma di legge. Altro rinvio sembra riguardare anche la Tari, per la quale si discute dell’applicazione della tariffa fissa su tutte le superfici, comprese quelle produttive di rifiuti speciali, e ciò in conseguenza di un orientamento del giudice di legittimità che può considerarsi oggi consolidato.
Per quanto riguarda l’Imu, si mette mano agli obblighi dichiarativi. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, e costituisce «l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo». La precisazione sembra escludere la possibilità, per i Comuni, di prevedere altre forme di comunicazione, aggiuntive rispetto all’obbligo di presentazione della dichiarazione statale, sebbene in passato questa facoltà sia stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, anche nell’ipotesi di fissazione di un termine a pena di decadenza. Lo schema di Dlgs precisa che «la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria ai fini del riconoscimento delle agevolazioni». Anche qui si recepisce un consolidato orientamento di legittimità, in base al quale qualsiasi agevolazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione, anche laddove la stessa non è espressamente prevista a pena di decadenza. Ma la riscrittura delle regole non sembra risolvere tutti i problemi, perché rimane anche la precisazione che con il decreto di approvazione del modello di dichiarazione possono essere «disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione». Fonte normativa da cui il Mef trae la sua legittimazione all’individuazione dei casi in cui occorra presentare la dichiarazione, derogando anche alle previsioni normative, in ragione di una semplificazione (lato contribuente), giustificata dal fatto che il Comune può comunque venire a conoscenza delle informazioni necessarie a liquidare l’imposta, accedendo, ad esempio, a varie banche dati. Ma la norma non fa alcun riferimento alla «conoscibilità» delle informazioni da parte del Comune, ponendo un obbligo ben preciso, anche in ragione di una più celere e automatica attività di controllo dell’evasione. Gli unici casi in cui non vige l’obbligo dichiarativo, per espressa previsione normativa, sono quelli in cui le informazioni sono presenti nella banca dati catastale o nei Mui, informazioni che vengono acquisite massivamente dai Comuni.
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