Ad avviso della Corte la circostanza che detti immobili non fossero «destinati direttamente ed immediatamente a compiti istituzionali della Provincia», ma da quest’ultima concessi in uso a soggetti terzi in forza di rapporti di concessione o convenzione, implica il loro assoggettamento ad imposta. Viene così confermato l’orientamento secondo cui l’esenzione è esclusa in ipotesi di utilizzazione dell’immobile da parte di terzi, quand’anche svolgenti in esso un’attività senza scopo di lucro, e con destinazione di pubblico interesse.
LEGGI LA SENTENZA
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento