Nell’ordinanza n. 18651 del 3 settembre 2014, la Corte di Cassazione, sez. sesta, ha ribadito che la cartella di pagamento o l’avviso di mora sono nulli in assenza di omessa o irregolare notifica dell’avviso di accertamento e che il ricorso avverso detti atti può essere presentato o all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate o all’agente della riscossione.
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