Con nota del 27 agosto, l’Agenzia delle Entrate richiama la sentenza n. 22619/2025 della Cassazione: la notifica è da ritenersi perfezionata con la firma del destinatario sulla ricevuta, salvo espressa contestazione del contribuente. Eventuali irregolarità formali nel modello postale non incidono sulla validità dell’atto, se l’avvenuta ricezione risulta comunque certificata.
>> Consulta la nota dell’Agenzia delle Entrate.
La notifica accettata è perfezionata anche senza il timbro
Con nota del 27 agosto, l’Agenzia delle Entrate richiama la sentenza n. 22619/2025 della Cassazione: la notifica è da ritenersi perfezionata con la firma del destinatario sulla ricevuta
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