La riscossione dei tributi locali nei confronti dell’erede con beneficio d’inventario

I beni ereditari sono vincolati alla soddisfazione dei creditori del de cuius, con la conseguenza che l’erede non può venderli, se non previa autorizzazione da parte del Tribunale e gli Enti impositori non possono procedere alla riscossione coattiva su detti immobili

maria suppa 20 Febbraio 2025
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Indice

L’accettazione con beneficio d’inventario

L’accettazione con beneficio d’inventario è modalità di accettazione espressa e deve, quindi, essere effettuata a pena di nullità, con atto scritto, ovvero mediante atto pubblico ricevuto da un notaio o dal cancelliere del tri­bunale del circondario in cui si è aperta la successione.

L’accettante con beneficio d’inventario è erede a tutti gli effet­ti, ma risponde dei debiti del de cuius solo con il patrimonio ereditato e non anche con il patrimonio personale.
È per tale motivo che viene predisposto l’inventario che consiste nell’individuazione delle attività e passività del patrimonio ereditario e nella loro elencazione in un apposito documento, con il precipuo scopo di circoscrivere la responsabilità dell’erede beneficiato, oltre che di indicare ai creditori e legatari i beni sui quali possono soddisfarsi.
E’ necessario tenere conto che i beni ereditari sono vincolati alla soddisfazione dei creditori del de cuius, con la conseguenza che l’erede non può venderli, se non previa autorizzazione da parte del Tribunale e gli Enti impositori non possono procedere alla riscossione coattiva su detti immobili (Cass.ord.27626 del 24/10/2024 e cass.ord.15750 del 05/06/2024).

Procedura di liquidazione

Per il pagamento dei debiti del de cuius, l’erede può procedere con la liquidazione individuale o con la liquidazione concorsuale.
Nel primo caso, l’erede paga i creditori i base all’ordine di richiesta di pagamento, salvi i loro diritti di poziorità (privilegio, pegno e ipoteca).
Nel caso di liquidazione concorsuale, invece, l’erede deve scegliere un notaio (con sede nel luogo di apertura della successione) a mezzo del quale invitare i creditori ed i legatari a presentare le dichiarazioni di credito entro un termine perentorio che non può essere inferiore a 30 giorni.

La riscossione dei crediti tributari nei confronti dell’erede beneficiato

Nella liquidazione individuale è legittima l’emissione, da parte dell’Ente locale, degli avvisi di accertamento, salvo poi attendere il pagamento di quanto dovuto (naturalmente nei limiti di capienza del patrimonio ereditario), non essendo consentita alcuna azione cautelare ed esecutiva sui beni ereditari, in quanto vincolati al soddisfacimento dei creditori.

Se, invece, l’erede beneficiato procede con la liquidazione concorsuale, poiché il termine per la precisazione del credito comunicato dal notaio è perentorio anche per le entrate tributarie (Cass.ord.30247 del 20/11/2019), è necessario inviare tempestivamente la precisazione del credito, mentre non occorre, in tale caso, emettere gli avvisi di accertamento.
In base alla speciale disciplina prevista dagli artt.498 e seg.c.c., infatti, i creditori che non effettuano tempestivamente l’invio della comunicazione, potranno avere soddisfazione del credito vantato solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.

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