Importanti novità sono contenute nel decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, il quale prevede la deducibilità Imu ai fini delle imposte sui redditi. È prevista, infatti, la deducibilità Imu ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del 50%, mentre è espressamente prevista l’indeducibilità ai fini dell’Irap. La disposizione, peraltro, ha carattere retroattivo, visto che la deducibilità ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare produce effetti anche sulla rata d’acconto. La relazione illustrativa al decreto legge chiarisce poi che l’imposta deducibile è quella afferente ai beni immobili relativi all’attività economica esercitata; la disposizione di favore non è invece applicabile all’Imu pagata sui beni immobili posseduti a titolo personale.
L’articolo 1, comma 380 della legge di stabilità per l’anno 2013 aveva modificato il regime di imposizione per fabbricati di categoria D, nei quali sono compresi non solo i capannoni delle imprese, ma anche alberghi, centri commerciali, impianti sportivi, banche, teatri e case di cura.
Dal 2013 è prevista la riserva allo Stato del gettito Imu derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La stessa riserva si applicava anche per i fabbricati rurali a uso strumentale all’attività agricola classificati nel gruppo catastale D, ma tale previsione non troverà applicazione nel 2013, visto che il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri ne dispone l’esenzione.
Ai Comuni è comunque riconosciuta la possibilità di incrementare l’aliquota fino a un massimo di 0,3 punti percentuali, ma non di ridurla.
Si tratta di una fetta di gettito molto importante, visto che secondo le stime del ministero dell’Economia e delle finanze la quota riservata allo Stato è pari a 4,66 miliardi di euro. L’importo può arrivare fino 6,5 miliardi di euro, se tutti i Comuni dovessero utilizzare la possibilità di incrementare l’aliquota di base fino al tetto massimo del 1,06 per cento. La maggior parte del gettito è concentrata nel Nord del Paese (il 63%), segue il Centro (il 21%) e il Sud (il 16%).
Rispetto all’anno passato, gli immobili delle imprese hanno subito un significativo incremento di prelievo. Un primo aumento generalizzato, pari all’8,33%, deriva dal moltiplicatore che passa da 60 a 65, fatta eccezione per i fabbricati di categoria D/5, il cui moltiplicatore rimane fermo a 80.
Un secondo aumento, variabile da Comune a Comune, dipende dal fatto che la nuova riserva di gettito a favore dello Stato rende inapplicabili, limitatamente ai fabbricati classificatati nel gruppo catastale D, quelle disposizioni che consentono ai Comuni di deliberare manovre agevolative. Si tratta della possibilità di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero di immobili posseduti da soggetti Ires ovvero per quelli locati e, infine, della possibilità di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Per quest’ultima categoria di fabbricati va comunque rilevato che, secondo la bozza del decreto legge approvato ieri in Consiglio dei ministri, la seconda rata Imu 2013 è stata abolita e che dal 2014 opererà l’esenzione piena (si veda il pezzo in basso). Per quanto riguarda la quantificazione dell’imposta dovuta occorre aver riguardo alla rendita iscritta in catasto. Ad esempio, per un fabbricato di categoria D/8, con rendita catastale pari a 20.000 euro, sito in un Comune che ha approvato l’aliquota dello 0,96%, l’imposta complessivamente dovuta sarà pari a 13.104 euro, di cui 10.374 di competenza dello Stato (quota riferita all’aliquota dello 0,76 per cento) e 2.730 di competenza del Comune (quota riferita all’incremento di aliquota del 0,2 per cento).
Se il fabbricato di categoria D non è iscritto in catasto ed è interamente posseduto dall’impresa e distintamente contabilizzato, la base imponibile è calcolata considerando l’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con determinati coefficienti approvati annualmente dal ministero dell’Economia. Per il 2013 i coefficienti sono stati aggiornati con decreto del 18 aprile 2013.
Infine, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Se il fabbricato è sprovvisto di rendita, la base imponibile sarà determinata sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è tenuto a fornire al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
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