Come è noto la scadenza per il pagamento dell’acconto è fissata al 16 giugno, mentre il saldo dovrà essere versato al 18 dicembre p.v., in ragione del fatto che il 16 dicembre cade di sabato. L’importo da pagare in acconto, pari al 50% dell’imposta, va corrisposto con le aliquote vigenti nel 2016, anche se è possibile utilizzare le aliquote approvate nel 2017 (che non potranno però superare quelle del 2016, considerato quanto sopra rammentato). Tuttavia i contribuenti che intendono eseguire un unico versamento devono procedere con il pagamento dell’intero importo dovuto, in occasione della scadenza dell’acconto.
Le casistiche più frequenti
Anche per quest’anno le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, purché non accatastate in categoria di lusso, ossia A/1, A/8 e A/9, sono esenti da TASI, come pure le loro pertinenze, necessariamente incluse in categoria C/6, C/7 e C/2, nella misura di un’unità per ogni tipologia; al contrario, le abitazioni di lusso restano assoggettate all’IMU.
Per individuare in maniera inconfutabile l’abitazione principale, il legislatore ha fornito la specifica definizione all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, stabilendo che “si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Quando i componenti del nucleo familiare hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica in due diversi immobili situati nello stesso territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per una sola unità immobiliare.
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