di Antonio Chiarello
Con la L. 30.12.2024, n. 207, il Legislatore interviene in materia di Canone Unico Patrimoniale novellando alcune delle sue disposizioni.
Di particolare impatto, non di gettito ma di disciplina, è l’aggiunta al co. 817 della L.160/2019, dei parametri per la differenziazione delle aliquote.
A far data dal 01.01.2025, il famigerato comma sull’invarianza di gettito è il seguente:
“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.”.
Non è stato, quindi, modificato il vincolo dell’invarianza di gettito che rimane al massimo quello conseguito nell’ultimo anno di vigenza dei tributi e canoni sostituiti.
Gli interventi sulle singole tariffe dovranno essere ragionevoli e graduali ovverossia non dovranno determinare un gravoso incremento del peso economico dell’entrata per quella singola fattispecie, rispetto, non solo all’entità dei prelievi sostituiti ma, si ritiene, anche rispetto alle tariffe previgenti in tema di CUP, atteso che la disposizione in commento non ha natura interpretativa.
In buona sostanza, il Legislatore ha voluto evitare che la garanzia del pari gettito, possa gravare solo ed in maniera fortemente impattante su alcune fattispecie di occupazioni/diffusioni pubblicitarie e lasciare indenne le altre. Ebbene, proprio per dettare i criteri redistribuitivi, il novellato co.817 elenca i parametri giustificativi delle variazioni per conseguire l’invarianza.
Nel modulare le tariffe, quindi, si dovrà tener conto oltre alle regole proprie del CUP, dell’impatto ambientale ed urbanistico e quindi della loro ubicazione nel territorio comunale (es centro storico, rispetto alla periferia) e della evidenza dell’occupazione e diffusione rispetto al contesto urbanistico/architettonico nel quale si colloca. Si dovrà debitamente considerare anche l’ incidenza sugli elementi di arredo urbano (panchine, pensiline, totem ecc.) o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile (auto elettriche, ebike, ibride ecc.).
Ancora una volta, pertanto, il Legislatore interviene sulla potestà decisoria dei comuni, contraendone l’autonomia decisionale e confermando quel limite di gettito ancorato a vecchi parametri economici (i criteri determinativi delle tariffe dei previgenti prelievi), non più attuali.
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