Il caso
Il Comune ha effettuato la notifica di un avviso di accertamento tari nei confronti di un professionista, tramite pec; l’atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
L’Ufficio ha, quindi, notificato una comunicazione preventiva di fermo ex art.86, D.P.R. 602/1973.
Il contribuente ha impugnato la comunicazione, contestandone la nullità per irrituale notifica dell’atto presupposto.
A dire del ricorrente, poiché l’accertamento non atteneva alla sfera professionale bensì a quella privata, l’atto avrebbe dovuto essere notificato al domicilio digitale eletto dal professionista su INAD e non a quello, diverso, presente su INIPEC.
Si chiede se è opportuno che il Comune annulli l’avviso di accertamento o se, invece, l’accertamento deve ritenersi correttamente notificato.
La soluzione
Giova premettere che, con il comunicato congiunto AGID e MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) del 29/07/2025, si è precisato, in tema di domicili digitali, che il domicilio dei professionisti iscritti in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso, quindi, quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali.
Il comunicato precisa, poi, che in attuazione dell’art. 6-quater, co. 2, del D.Lgs 82/2005, il domicilio digitale e il nominativo del professionista restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all’interno dell’INAD; in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso o di richiederne la cancellazione.
Ai fini della notifica degli atti tributari, però, il predetto riversamento è del tutto ininfluente, atteso che in base a quanto disposto espressamente dall’art.60-ter, D.P.R. 600/1973, gli Enti locali e i soggetti riscossori, per le notifiche pec degli atti tributari destinati ai professionisti con obbligo di iscrizione in albi o elenchi, devono utilizzare, a pena di nullità della notificazione, esclusivamente il domicilio digitale eletto su INIpec, anche per la notifica di atti estranei alla sfera professionale.
In tal senso si è, peraltro, espressa anche il Supremo Consesso (cfr. Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1615 del 21 gennaio 2025 e Cass.ord.12134/2024) secondo la quale l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Orbene, alla luce delle considerazioni esposte, non vi è dubbio che la notifica effettuata dal Comune risulti, nel caso di specie, pienamente legittima, con la conseguenza che l’avviso di accertamento è divenuto definitivo e conseguentemente il ricorso proposto è totalmente infondato.
L’elezione di domicilio digitale su INAD non inficia la validità della notifica effettuata al domicilio digitale eletto su INIPEC
Il Comune ha effettuato la notifica di un avviso di accertamento tari nei confronti di un professionista, tramite pec; l’atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione
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