Rendere la riscossione più efficiente è un tema di valore pubblico poiché solo la piena effettività delle entrate rende possibile la realizzazione delle politiche pubbliche locali: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 55/2025/PRSE, depositata il 15 aprile 2025.
Risulta, infatti, di immediata evidenza come a minori entrate effettive corrispondano minori servizi sia in termini quantitativi che qualitativi.
In molti casi, negli enti con maggiori difficoltà, non può essere nemmeno garantita l’erogazione dei servizi afferenti alle funzioni fondamentali non consentendo nel tempo la continuità amministrativa e costringendo gli amministratori a dichiarare il default (dissesto finanziario) o ad accedere a piani di risanamento forzati nell’ambito dei quali la leva fiscale viene elevata al massimo possibile, pur in assenza di miglioramenti tangibili nell’erogazione dei servizi.
Gli obblighi tributari
Adempiere agli obblighi tributari è funzionale al finanziamento dei diritti, non perché si tratta di uno scambio fiscale o di un dovere di soggezione, ossia entrate versate contro servizi utili solo a chi ha versato, ma perché si tratta in definitiva di un dovere di solidarietà. Il tema dell’efficienza nella riscossione ha suscitato rinnovato interesse a seguito dell’inserimento nel PNRR – nell’ambito delle misure correlate alla “Riforma dell’Amministrazione fiscale” (Missione 1, Componente 1 del PNRR, M1C1-121) – anche della “Riduzione del tax gap”.
L’obiettivo prevede che la “propensione all’evasione” si riduca, nel 2024, del 15% rispetto al valore di riferimento del 2019 ed è previsto, altresì, uno step intermedio (M1C1-116) che assicurerà che la medesima “propensione all’evasione” si riduca, nel 2023, del 5% del valore di riferimento del 2019. È, quindi, indubbio che la piena realizzazione e diffusione su ampia scala dei principi di equità e progressività e per la tenuta dei conti delle pubbliche amministrazioni.
L’efficienza della riscossione
Gli accantonamenti al FCDE conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un’ottica di lungo periodo entro la quale l’ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività; in difetto di ciò, lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa e segnando in modo irrimediabile le sorti dell’ente.
L’organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l’organo consiliare di cui al c. 1, lett. a) dell’art. 239 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), è chiamato anzitutto ad un’attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell’esame del trend del FCDE, ma anche nella valutazione di altri indicatori quali, ad esempio:
indicatore di velocità di riscossione, che misura la capacità di esazione dei crediti dell’ente, che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti;
tasso di formazione dei residui attivi, che misura il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell’esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti;
tasso di smaltimento dei residui attivi, che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in conto residui ed i residui passivi iniziali e tutti gli altri indicatori di misurazione delle performance delle entrate di cui all’art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011.
Allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l’organo di revisione è tenuto a suggerire all’ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza.
Al fine di valutare il livello di salute finanziaria degli enti locali, si ricorda che la Sezione delle Autonomie, con delib. n. 14/2021, ha elaborato un indice sintetico di salute finanziaria attraverso l’analisi comparata di dieci indicatori di bilancio che fanno riferimento:
alla consistenza e alla qualità del risultato d’amministrazione,
alla consistenza dei crediti su entrate,
all’equilibrio strutturale di parte corrente,
alla rigidità della spesa causata dal personale,
alla saturazione dei limiti di indebitamento,
al tempo di estinzione teorica dell’indebitamento,
all’utilizzo dell’anticipazioni di tesoreria e al relativo mancato rimborso,
ai residui passivi delle spese correnti.
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