IL DIRETTORE GENERALE
delle finanze
Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante
l'approvazione dello statuto della Regione siciliana;
Visto, in particolare, l'art. 37, primo comma, del citato regio
decreto legislativo n. 455 del 1946 il quale prevede che per le
imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori
del territorio regionale ma che in essa hanno stabilimenti ed
impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota
del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi, e
che, a norma del secondo comma dello stesso art. 37, l'imposta
relativa a detta quota compete alla regione ed e' riscossa dagli
organi di riscossione della stessa;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241,
recante norme di attuazione dell'art. 37 dello statuto speciale della
Regione siciliana, il quale prevede, al comma 1, il trasferimento
delle quote di competenza fiscale dello Stato alla regione ed il
simmetrico trasferimento alla regione di competenze previste dallo
statuto fino ad ora esercitate dallo Stato;
Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 241
del 2005, il quale rinvia la definizione delle modalita' applicative
ad un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle
finanze della Regione siciliana;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che, in
attuazione dell'art. 37 dello statuto speciale della Regione
siciliana e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, al comma
1, dispone l'assegnazione alla regione, per l'anno 2013, di un
importo di euro 49.000.000 ed al comma 2, prevede che, a decorrere
dall'anno 2014, il relativo gettito e' assicurato alla regione
secondo le modalita' applicative previste dal decreto dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma
2, del citato decreto legislativo n. 241 del 2005, da emanare,
d'intesa con l'assessorato regionale dell'economia della Regione
siciliana;
Visto il comma 5, primo periodo, del citato art. 11 del
decreto-legge n. 35 del 2013, il quale prevede che a decorrere
dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari
fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di
funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale;
Visto il comma 5, secondo periodo, del citato art. 11 del
decreto-legge n. 35 del 2013, il quale dispone che dal 1° gennaio
2016 l'efficacia delle disposizioni dello stesso art. 11, commi da 1
a 4, e del presente decreto dirigenziale e' subordinata al
completamento delle procedure di ridefinizione dei rapporti
finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico
trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato;
Visto il parere del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato reso con nota prot. n. 104981 del 18 dicembre 2013;
Vista l'intesa dell'assessorato dell'economia della Regione
siciliana espressa con nota prot. n. 5829 del 29 novembre 2013;
Decreta:
Art. 1
Determinazione delle imposte sui redditi spettanti alla Regione
siciliana nel caso di imprese multimpianto
1. In attuazione dell'art. 37 dello statuto della Regione siciliana
e dell'articolo unico del decreto legislativo 3 novembre 2005, n.
241, spetta alla Regione siciliana una quota dell'imposta dovuta sul
reddito delle societa', aventi domicilio fiscale fuori dal territorio
della regione, ma che in esso possiedono stabilimenti ed impianti, da
determinarsi in misura corrispondente al rapporto tra i redditi
imputabili, secondo i criteri individuati dall'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'attivita' d'impresa
esercitata all'interno del territorio della Regione siciliana ed a
quella esercitata sul territorio dello Stato italiano. Nel caso di
persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, la quota dell'imposta
dovuta sul reddito spettante alla Regione siciliana e' determinata in
misura corrispondente al rapporto tra il reddito d'impresa imputabile
al territorio della predetta regione, secondo i criteri di cui al
precedente periodo, ed il reddito complessivo.
2. I soggetti obbligati di cui al comma 1 liquidano e versano
l'imposta spettante alla Regione siciliana con le stesse modalita' ed
entro i medesimi termini previsti per le imposte sui redditi. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono
stabiliti appositi codici tributo.
3. Nelle more della ridefinizione dei rapporti finanziari fra Stato
e Regione siciliana, le disposizioni del presente articolo non
trovano applicazione nel caso in cui il reddito ritraibile
dall'attivita' d'impresa esercitata, in applicazione dei criteri di
cui al comma 1, risulta imputabile anche alle regioni Sardegna, Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. I rimborsi e le compensazioni relativi alle imposte sui redditi
versate dai contribuenti individuati dal presente decreto sono
ripartiti tra lo Stato e la Regione siciliana secondo gli stessi
criteri previsti al comma 1 per l'attribuzione delle suddette
imposte.
Art. 2
Determinazione della quota dell'imposta sui redditi delle societa' -
IRES spettante alla Regione siciliana in caso di adesione al
consolidato fiscale
1. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla Regione siciliana
spetta una quota dell'imposta dovuta dalla consolidante
corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo netto relativo
a tutte le societa' ed enti residenti nel territorio regionale ed il
reddito complessivo netto relativo a tutte le societa' ed enti
aderenti allo stesso consolidato. Se il risultato del rapporto e'
pari o superiore ad uno, l'intera imposta spetta alla Regione
siciliana.
2. Ai fini del computo della quota di imposta spettante alla
Regione siciliana si considerano i redditi al lordo delle rettifiche
di consolidamento operate nell'apposito modello di dichiarazione dei
redditi del consolidato previsto dall'art. 9 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004.
3. I soggetti obbligati liquidano e versano l'imposta spettante
alla Regione siciliana con le stesse modalita' ed entro i medesimi
termini previsti per l'imposta sui redditi delle societa'. Con lo
stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui
all'art. 1, comma 2, del presente decreto, sono stabiliti appositi
codici tributo.
4. Nelle more della ridefinizione dei rapporti finanziari fra Stato
e Regione siciliana, le disposizioni del presente articolo non
trovano applicazione nel caso in cui le societa' e gli enti che hanno
optato per la tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 117 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
abbiano domicilio fiscale nelle regioni Sardegna, Valle d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. I rimborsi e le compensazioni relativi all'imposta sui redditi
delle societa' versata dalla consolidante sono ripartiti tra lo Stato
e la Regione siciliana secondo gli stessi criteri previsti ai commi
precedenti per l'attribuzione della suddetta imposta.
Art. 3
Adempimenti dei contribuenti
1. In sede di autoliquidazione le quote d'imposta di competenza
dello Stato e della Regione siciliana sono determinate tenendo conto
della corretta imputazione, in base alla propria natura erariale o
regionale, dei crediti d'imposta concessi alle imprese nonche' delle
eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Tale criterio si
applica anche alle eccedenze d'imposta acquisite dal dichiarante ai
sensi dell'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, in sede di autoliquidazione. Nel primo
periodo di imposta di applicazione del presente decreto, la
determinazione della quota delle imposte sui redditi spettanti alla
Regione siciliana ai sensi degli articoli 1 e 2, e' effettuata dopo
aver computato in diminuzione dell'imposta dovuta le eccedenze ed i
crediti di imposta maturati nel periodo di imposta antecedente a
quello da cui ha effetto il presente decreto.
Art. 4
Efficacia
1. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto decorre dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.
2. Dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l'efficacia delle disposizioni del
presente decreto e' subordinata al completamento delle procedure
relative alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la
Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora
svolte dallo Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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