I terreni agricoli collinari o montani sono esenti dall’Imu: la mancata coltivazione non fa scattare l’obbligo del versamento. Questi terreni scontano pertanto l’ordinaria tassazione Irpef sul reddito dominicale ancorché ridotto al 30% (articolo 31 Dpr n. 917/86). La circolare ministeriale 3/DF/2012, nonché le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello dichiarativo Imu, hanno specificato l’esenzione dalla nuova imposta municipale per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. In particolare entrambi i documenti – nel fissare il perimetro dell’agevolazione – precisano che ricadono nel beneficio i terreni situati nei Comuni elencati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del ministero delle Finanze sull’Ici. Inoltre il Governo, in data 21 dicembre 2012, ha fornito una risposta a un question-time confermando l’esclusione da Imu anche per i terreni montani incolti. La questione relativa alla spettanza dell’esonero per i terreni montani non coltivati è stata oggetto di molti quesiti durante la recente edizione di Telefisco. Ciò in quanto l’Ifel (Istituto per la finanza e le economie locali), ritiene che l’esenzione non possa essere fruita con riferimento ai terreni non coltivati ancorché situati in zone montane o collinari, poiché non essendo di fatto lavorati non possono definirsi agricoli. Tale orientamento non risulta supportato né dalla formulazione letterale della norma, né dai chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria. Purtroppo, però, l’interpretazione dell’Anci rischia di trascinare nella medesima direzione molti Comuni scatenando un inutile e dispendioso contenzioso. È bene precisare che ai fini del l’Imu sono oggetto dell’imposta solo due categorie di terreni: quelli agricoli e quelli edificabili. Quindi è chiaro che se un terreno non è edificabile in base allo strumento urbanistico o piano regolatore generale, non può che essere agricolo, anche se incolto. Non esiste nella norma una terza categoria di terreni. Quindi se un terreno agricolo, anche se incolto, è situato in un Comune montano è esente dal l’Imu e ciò ne determina l’assoggettamento ai fini dell’Irpef. L’articolo 8 del Dlgs 23/2011 dispone infatti che per gli immobili non locati non è dovuta l’Irpef sulla rendita fondiaria qualora siano soggetti a Imu. L’esenzione per i terreni montani deriva da un esplicito riferimento alla normativa in materia di Ici nella quale rientravano anche quelli incolti. Quindi, dato il collegamento alla disciplina precedente, è naturale che lo stesso trattamento debba essere previsto anche ai fini dell’Imu. È auspicabile che l’Ifel riconsideri la sua interpretazione per evitare lo sviluppo di inutili controversie su una fattispecie marginale dal punto di vista del gettito. Anche perché i proprietari di terreni agricoli incolti, non pagando l’Imu, assolveranno l’Irpef sul 30% del reddito dominicale e a seguito di accertamento da parte dei Comuni pagherebbero ingiustamente due imposte. Si devono ritenere in ogni caso escluse dall’esenzione le aree edificabili in zone montane o di collina, a meno che siano possedute e coltivate da almeno un soggetto Iap o coltivatore diretto iscritto nella gestione agricola Inps.
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