La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19351/2016, afferma che non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società.
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11 October 2016
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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19351/2016, afferma che, per effetto dell’art.145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui all’art. 2 l. n. 263/2005, non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società.
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