Con l’ordinanza n.13494 del 20/05/2025, la Cassazione interviene sul tema della notifica degli atti impositivi tributari alle società tramite agente notificatore (messo comunale/messo notificatore), chiarendo che, in tali casi, la procedura da seguire è unicamente quella prevista dall’art.145 c.p.c. e la consegna dell’atto, seppur a soggetto diverso dal destinatario, determina il perfezionamento della notifica, senza necessità di successivo invio della raccomandata informativa.
Per la Cassazione, infatti, la predetta raccomandata è prescritta nelle sole ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, mentre nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.
La Suprema Corte precisa, altresì, che nel caso di notifica a persona giuridica ex art. 145 c.p.c., la consegna dell’atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto legato alla società da un rapporto che non necessariamente deve essere di tipo lavorativo, ma può anche derivare dall’incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza.
La presenza di una persona nella sede sociale fa, quindi, legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che la notifica nelle sue mani si considera valida, spettando alla società, onde inficiare la notificazione, l’onere di dimostrare l’assenza di qualsiasi legame con il consegnatario, non essendo sufficiente, a tal fine, provare l’insussistenza della qualifica di dipendente, potendo essere addetto anche chi non è lavoratore subordinato.
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