Notifica tramite pec degli atti impositivi tributari: i recenti chiarimenti della Cassazione

La facoltà per gli Enti locali di notificare gli atti impositivi tributari tramite pec è espressamente prevista dall’art.60-ter, D.P.R. n.600/1973.

Con alcune recenti pronunce, poi, la Cassazione ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla corretta procedura da seguire

maria suppa 31 July 2025
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La facoltà per gli Enti locali di notificare gli atti impositivi tributari tramite pec è espressamente prevista dall’art.60-ter, D.P.R. n.600/1973. Con alcune recenti pronunce, poi, la Cassazione ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla corretta procedura da seguire.

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La forma dell’atto e l’indirizzo pec del mittente e del destinatario

Innanzitutto, il Giudice di legittimità (Cass.ord. n. 21582 del 27/07/2025) sottolinea che l’atto impositivo tributario può essere inviato, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, un duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), o anche una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”).
Quanto all’indirizzo pec dell’Ente mittente, la Cassazione (Cass.ord. n. 14417 del 29/05/2025) chiarisce definitivamente che la notifica tramite pec di un atto impositivo tributario da un indirizzo pec non risultante nei pubblici elenchi,  non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica dell’atto da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Per i professionisti con obbligo di iscrizione in albi o elenchi, poi, il domicilio digitale risultante su INI-PEC può essere utilizzato anche per la notificazione di atti estranei all’attività professionale.
Con l’ordinanza n. 1615 del 22/01/2025, in particolare, la Cassazione sottolinea che l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Ne consegue che gli Enti locali possono notificare al domicilio digitale eletto su INI-PEC tutti gli atti destinati al professionista e non solo quelli relativi all’attività professionale.

L’invio della raccomandata informativa

Nei casi in cui l’indirizzo pec del destinatario risulti non valido o inattivo, non è necessario tentare un secondo invio, decorsi 7 giorni dal primo, ma si può procedere direttamente con il deposito telematico e con l’invio della raccomandata informativa.

Il secondo tentativo, infatti, è previsto dall’art.60-ter cit. esclusivamente per i casi in cui la casella di posta del destinatario risulta piena.
Nelle ipotesi di casella piena, non valida o non attiva, peraltro, la notifica si perfeziona attraverso il deposito telematico, a nulla rilevando l’eventuale mancato ricevimento, da parte del contribuente, della lettera informativa inviata (Cass.ord. n. 13132 del 17/05/2025).

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