Notifica valida anche con indirizzo errato se l’atto è consegnato a persona addetta

L’erronea indicazione del numero civico non invalida la notificazione della cartella di pagamento, in assenza di querela di falso: l’ordinanza n. 18274/2025 riafferma il principio della regolarità formale dell’atto notificatorio e la forza probatoria della relata

15 October 2025
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La vicenda processuale

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18274 del 4 luglio 2025, ha dichiarato regolare la notificazione di una cartella di pagamento eseguita presso un indirizzo con numero civico errato, ritenendo tuttavia corretta la consegna dell’atto a una persona addetta alla ricezione. L’errore formale è stato considerato irrilevante in assenza di querela di falso, poiché la relata dell’ufficiale notificatore costituisce atto pubblico ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile.

La controversia prende avvio dal ricorso di una società che contestava la legittimità della notifica di più cartelle esattoriali, avvenuta presso un numero civico differente da quello risultante nella visura camerale. I giudici tributari di secondo grado avevano però confermato la validità della notifica, in quanto l’atto era stato ricevuto da persona incaricata dalla società, ritenendo sufficiente la fede privilegiata dell’attestazione del pubblico ufficiale.

Le norme di riferimento

L’articolo 145 del codice di procedura civile stabilisce che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna dell’atto “al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”. Non è dunque necessario che il consegnatario sia un dipendente, purché si trovi presso la sede non occasionalmente, ma in virtù di un rapporto qualificato (Cass. 10062/2014).

Ai sensi dell’articolo 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale. Di conseguenza, la relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario o postale è assistita da fede privilegiata per quanto concerne le attività da lui direttamente compiute (Cass. 5349/2017).
L’articolo 26 del Dpr n. 602/1973 prevede, in materia di riscossione, che la cartella di pagamento possa essere notificata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la cui sottoscrizione sul registro postale costituisce prova della regolare consegna (Cass. 14649/2024).

Il principio di diritto espresso dalla Corte

La Suprema Corte, confermando l’orientamento costante, ha chiarito che ai fini della validità della notifica a una persona giuridica è sufficiente che il consegnatario sia presente nella sede della società in virtù di un rapporto anche occasionale di collaborazione o incarico. Tale presunzione di legittimazione può essere superata solo con la prova contraria, ossia dimostrando che la persona non era in alcun modo addetta alla sede né incaricata di ricevere atti (Cass. 23473/2024).

Nel caso di specie, la circostanza che la notifica sia avvenuta presso un civico diverso della stessa via è stata ritenuta inidonea a invalidare l’atto, in mancanza di una querela di falso sull’attestazione del pubblico ufficiale. La Corte ha altresì richiamato l’articolo 156, comma 2, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere dichiarata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ricordando che la notificazione rappresenta una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto impositivo (Cass. 13834/2021).

Conclusioni

L’ordinanza ribadisce un principio di rilievo operativo per la riscossione: la notifica della cartella resta valida anche in presenza di lievi irregolarità formali, purché l’atto sia effettivamente giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. La fede privilegiata delle attestazioni del pubblico ufficiale, salvo querela di falso, continua dunque a rappresentare un pilastro di certezza per l’attività notificatoria e per la stabilità degli atti della pubblica amministrazione.

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