I giudici di legittimità chiamati a pronunciarsi osservano che a seguito della riforma legislativa, le nuove disposizioni degli articoli 6 e 7 del Dlgs 150/2011, costituiscono l’unico riferimento per la individuazione del riparto di competenze tra il giudice di pace e il tribunale ordinario. Applicando la normativa richiamata, posto che l’opposizione oggetto del presente giudizio è stata rivolta al verbale di accertamento di violazione del Codice della strada, competente per materia a conoscere la vicenda giudiziale è il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l’inflazione accertata.
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