Per la ripetizione dell’indebito tributario è necessaria l’istanza di parte

9 Aprile 2014
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La Corte di Cassazione  – Sezione VI – con l’ordinanza n. 6900 del 24 marzo 2014, ha considerato  inammissibile il ricorso proposto da una società contro la sentenza con la quale un tribunale aveva respinto la sua domanda volta a ottenere la condanna del comune alla restituzione di quanto pagato a titolo di TARSU negli anni dal 1989 al 1999, sulla base di una delibera comunale poi annullata dal Consiglio di Stato. Il tribunale, infatti, ha applicato la disciplina dei comma 3 e 4 dell’art. 75 del D. Lgs.507 del 1993 secondo il quale, in tutti i casi diversi da quelli regolati nei commi precedenti al terzo, “lo sgravio del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento”.

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