La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, sez.2 in composizione monocratica con Ord. n.100 del 10.04.2025, ha sottoposto alla Corte di Cassazione la risoluzione della seguente questione di diritto: “se la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento esecutivo concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni, di cui all’art.1, commi 816-847 L. n.160 del 2019, spetti sempre al giudice tributario, ovvero ancora all’uno o all’altro in base al contenuto concreto della pretesa”.
Meritoriamente, la Corte Tributaria vicentina si è avvalsa dell’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art.363 bis cpc, per dirimere la questione controversa sulla natura del CUP (entrata patrimoniale o tributaria o mista a seconda del presupposto: occupazione al giudice ordinario e diffusione messaggio pubblicitario al giudice tributario) e consequenzialmente della giurisdizione del giudice deputato alla risoluzione giudiziale della controversia.
La Corte remittente ha evidenziato i diversi orientamenti che si sono sviluppati sulla questione. Ed infatti, secondo un primo indirizzo (ex multis, CGT II Friuli V.G. 38/2024; CGT Pordenone 65/2022; CGT Reggio Emilia 178/2022; CGT II Liguria 799/2024,TAR Brescia 576/2023), la giurisdizione sul CUP spetterebbe al giudice tributario, in quanto, al di là del nomen iuris attribuito dal legislatore, al canone in questione andrebbe riconosciuta natura sostanziale di tributo.
Per altro orientamento (ex multis, TAR Lazio 3248/2022, Trib. Macerata 902/2023, Trib. Modena 41/2025), invece, la giurisdizione è del giudice ordinario, in quanto trattasi di atti contenenti la quantificazione di mere pretese patrimoniali della Pubblica Amministrazione, privi di qualsiasi valenza provvedimentale” (Trib. Macerata 902/2023). La tesi si fonda non soltanto sul dato testuale, ma anche sulla considerazione che la ratio legis sarebbe quella di creare un’entrata di natura patrimoniale, avente natura corrispettiva.
Infine, un orientamento intermedio ritiene, invece, che si debba indagare caso per caso, dovendosi perciò distinguere, con riguardo al contenuto concreto della pretesa, fra il canone richiesto per la pubblicità e quello per la concessione di spazi ed aree.
Condivisibilmente, la Corte di Giustizia ha evidenziato come il CUP continui a presentare caratteri spiccatamente tributari, quali la doverosità, la natura autoritativa del provvedimento (che non a caso è rappresentato da un avviso di accertamento esecutivo) ed il collegamento con un presupposto dotato di rilevanza economica, sussumibile nell’alveo del presupposto d’imposta tradizionalmente inteso. Vero è, però, che nel previgente sistema, specie per l’occupazione del suolo pubblico, era prevista l’ opzione tra la TOSAP (tributo) e la COSAP (entrata pubblica patrimoniale), mentre rispetto alla pubblicità per entrambi i prelievi ICP o CIMP, la natura di tributo era pacifica.
Per la Corte veneta, la bontà della tesi intermedia, che vorrebbe ricondurre la fattispecie di cui alla lett. a) del comma 819 (occupazione) nell’alveo della giurisdizione ordinaria, e quella di cui alla lett. b) (diffusione messaggio pubblicitario) nell’alveo di quella tributaria, appare suffragata dalla considerazione che il canone, seppur unitario, mantiene comunque una disciplina differenziata tra le due ipotesi sotto vari profili (quali, ad esempio, le modalità di determinazione del canone dovuto, previste, rispettivamente, dai commi 824 e 825, e la previsione di un soggetto obbligato in solido nella sola ipotesi di diffusione di messaggi pubblicitari, contenuta nel comma 823), potendosi con ciò fondatamente ritenere che, all’interno del canone unico, continuino a convivere una componente patrimoniale ed una tributaria, tali da richiedere una diversificazione dei rimedi giurisdizionali esperibili.
E’ indubitabile che il CUP non abbia delle disposizioni chiare e definite.
A ben vedere, la questione della giurisdizione avrebbe dovuto, già da tempo, trovare una soluzione normativa. Vista l’inerzia del Legislatore, l’iniziativa della Corte di giustizia vicentina appare assolutamente opportuna.
Rimessa alla Corte di cassazione la questione della giurisdizione in materia di CUP
Il commento alla pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza n.100 del 10.04.202
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