Ripartizione in ambito sovraccomunale dei costi nei PEF per l’igiene urbana

Per alcuni Comuni, anche dopo la costituzione degli enti di ambito sovraccomunali, il PEF di ciascun Comune dovrebbe contenere solamente i costi attinenti al singolo Comune stesso

7 August 2024
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Per alcuni Comuni, anche dopo la costituzione degli enti di ambito sovraccomunali, il PEF di ciascun Comune dovrebbe contenere solamente i costi attinenti al singolo Comune stesso.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (la n. 4690/2024) consente di stabilire precisamente le competenze in ordine all’imputazione dei costi nei PEF di ciascun Comune aderente ad un ambito sovraccomunale.

Il Consiglio di Stato, sottolineando l’ottica sovraccomunale della scelta di costituire delle gestioni di area vasta in modo da consentire anche delle economie di scale nella gestione economica del servizio, precisa che l’ente di bacino deve utilizzare una modalità perequativa nell’imputazione dei costi su tutti i Comuni, ricercando le economie di scala citate e massimizzando l’efficienza del servizio.

In caso contrario, l’attività dell’ente sovraccomunale sarebbe semplicemente costituita dalla sommatoria dei singoli costi da imputare al PEF dei singoli Comuni, non ricercando i vantaggi, economici e gestionali, conseguenti ad un’ottica sovraccomunale insita nella costituzione dell’ente di area vasta.

Il Consiglio di Stato ha pertanto stabilito come la definizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché la loro ripartizione tra i Comuni dell’ambito, sia di competenza dell’ente sovraccomunale di ambito, mentre la competenza a ripartire tali oneri sui contribuenti dei singoli Comuni, tramite la TARI, sia del Comune.

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