È questo il principio affermato dalla sentenza n. 126/2017 della Corte dei Conti, Sezione di appello per la Sicilia.
Il danno era stato provocato dalla notificata di una cartella esattoriale oltre il termine di decadenza determinando, con tale condotta negligente, la perdita del credito erariale per effetto di una sentenza della competente Commissione tributaria. La procedura amministrativa prevista dagli artt. 19 e 20 Dlgs n. 112/1999 non può incidere sul sistema normativo che disciplina il giudizio di responsabilità contabile, la cui iniziativa spetta, in maniera esclusiva e obbligatoria, al Procuratore regionale della Corte dei conti, il quale rimane pienamente autonomo nelle valutazioni a tutela degli interessi dell’erario. n definitiva la violazione del termine per effettuare la notifica della cartella integra l’ipotesi della colpa grave, costituendo l’obbligo in questione la prima e fondamentale operazione della procedura di riscossione delle entrate pubbliche mediante ruoli.
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