Si alla riduzione IMU dei fabbricati inagibili anche in assenza di richiesta da parte del contribuente

Con l’ordinanza n.24259 la corte di cassazione consolida il proprio orientamento in tema di riduzione IMU per gli immobili inagibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, d.lgs. n. 201/2011

maria suppa 2 September 2025
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Con la recente ordinanza n. 24259 del 31/08/2025, la corte di cassazione consolida il proprio orientamento (in precedenza espresso con l’ord.n.8280 del 29/03/2025) in tema di riduzione IMU per gli immobili inagibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, d.lgs. n. 201/2011 e (a decorrere dal 2020) dell’art.1,  co.747 della l.160/2019.

Per la suprema corte, la riduzione va riconosciuta anche in assenza di richiesta da parte del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al comune.

Si deve trattare, però, per la cassazione “… di una conoscenza “qualificata”, documentabile e derivata dall’esercizio dell’attività amministrativa propria dell’ente territoriale, anche se per finalità extratributarie, che possa fa ritenere acquisito un grado di percezione e di cognizione della situazione in termini comparabili ad un accertamento…”.

Nel caso di specie, la conoscenza dello stato di inagibilità da parte dell’ente locale derivava dall’ esenzione tari riconosciuta dallo stesso comune per distacco utenze proprio in ragione dell’inagibilità dell’immobile e dalle richieste di porre delle recinzioni in più occasioni avanzate dall’ente locale nei confronti del proprietario, proprio per motivi di sicurezza.

In questo senso deve, allora, intendersi, per la suprema corte,  il carattere qualificato della conoscenza, caratterizzata cioè dalla considerazione da parte dell’ente, nell’ambito della propria attività istituzionale (non necessariamente a fini tributari), dell’oggettiva situazione fattuale di inagibilità e/o inabitabilità in cui si trova il bene o dall’adozione di iniziative amministrative che detta conoscenza presuppongono ragionevolmente ed in termini non controvertibili.

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