Si, alla soggettività passiva IMU del concessionario di beni del patrimonio indisponibile

Con la sentenza n.18946 del 10/07/2025, la Cassazione chiarisce che, ai fini IMU, sussiste la soggettività passiva del concessionario di beni del patrimonio indisponibile

Maria Suppa 17 October 2025
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Con la sentenza n. 18946 del 10/07/2025, la Cassazione chiarisce che, ai fini IMU, sussiste la soggettività passiva del concessionario di beni del patrimonio indisponibile, ricorrendo l’eadem ratio della disposizione che ha individuato la soggettività passiva nel concessionario di beni demaniali, considerato che sia i beni demaniali che quelli del patrimonio indisponibile appartengono alla categoria generale dei beni pubblici, non sussistendo, tra le due categorie, una sostanziale differenza quanto alla funzione esercitata, e che il presupposto del tributo deve identificarsi, nell’uno così come nell’altro caso, nel godimento del bene oggetto di concessione.

Il Giudice di legittimità, precisa, altresì, che l’attribuzione a privati dell’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall’ente titolare del bene – entro certi limiti e per alcune utilità – solo mediante concessione amministrativa.

Ne consegue, per la Cassazione, che sebbene la norma d’imposta (art.9, co.8, D.Lgs 23/2011 e, a decorrere dal 2020, l’art.1, co.743, L.160/2019) attribuisca la soggettività passiva al solo concessionario di aree demaniali, la disposizione de qua deve intendersi riferita anche al concessionario di beni del patrimonio indisponibile, tenuto conto che “…se è vero che le norme d’imposizione sono di stretta interpretazione dovendosi, quindi, escludere che la tassazione possa investire oggetti o soggetti non espressamente emergenti dal dato normativo espresso, è, altresì vero che deve ritenersi ammessa l’interpretazione tutta interna al dato normativo – avuto riguardo ai suoi segni letterali ed allo scopo perseguito dal legislatore, – così che anche in presenza di disposizioni eccezionali o di carattere tassativo, l’interprete è tenuto a ricercare, pur senza superarlo arbitrariamente, l’esatto valore semantico della formula legislativa al fine di stabilire se la regula juris debba essere “estesa” (o, più esattamente, dichiarata applicabile), secondo l’intenzione del legislatore, a casi che pur non risultando espressamente considerati nel testo della norma…”.

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