Con l’ordinanza n. 1332 del 21 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento ormai consolidato in tema di applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alle superfici non utilizzate.
Sono tassabili le superfici delle quali il contribuente ha provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell’area, ma non la sua obiettiva non utilizzabilità.
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