Spesometro 2016: ribadita la dispensa dall’adempimento per le amministrazioni pubbliche

L’Agenzia delle Entrate, in vista dell’appuntamento con la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, anticipa i contenuti di un provvedimento di prossima pubblicazione sullo spesometro per l’anno d’imposta 2016.

27 Marzo 2017
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Con comunicato del 24 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate rende noto che, in vista dell’appuntamento con la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (10 e 20 aprile, rispettivamente per i contribuenti mensili e per quelli non mensili), l’Agenzia delle Entrate anticipa, con un comunicato stampa, i contenuti di un provvedimento di prossima pubblicazione sullo spesometro per l’anno d’imposta 2016.

In primis, viene ribadita la dispensa dall’adempimento per le amministrazioni pubbliche e quelle autonome.

Altra conferma riguarda i commercianti al dettaglio, che non avranno l’obbligo di comunicare le operazioni attive effettuate nel 2016 di importo inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva; i tour operator, invece, non dovranno segnalare quelle di importo unitario sotto i 3.600 euro, al lordo dell’imposta.

Inoltre, allo scopo di semplificare gli adempimenti di natura tributaria, i soggetti che hanno già trasmesso i dati al Sistema tessera sanitaria ai fini della predisposizione delle dichiarazioni precompilate, compresi gli ultimi chiamati in causa (psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia eccetera, iscritti ai rispettivi albi professionali), possono non riportare quei dati nel modello polivalente per lo spesometro. Tuttavia, è possibile inserirli (e, quindi, inviarli di nuovo), se ciò risulta più agevole dal punto di vista informatico.

Niente comunicazione, infine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici con sede in Paesi black list. L’obbligo, infatti, è stato eliminato dal Dl 193/2016 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2017) a partire dall’anno d’imposta 2016. Anche in questo caso, comunque, se per il contribuente è più comodo continuare a trasmettere quelle informazioni per ragioni di carattere informatico, le stesse potranno essere inserite nel quadro BL o nei quadri FN e SE della Comunicazione polivalente 2017.

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