La Corte di cassazione con l’ordinanza. n. 26696, pubblicata il 03.10.2025, ha enunciato il seguente principio di diritto: Ai fini dell’applicazione della tariffa agli stabilimenti balneari insistenti su aree demaniali oggetto di concessione amministrativa deve considerare l’unitarietà del servizio reso, per cui risulta legittima l’applicazione della tariffa su tutte le superfici dello stabilimento balneare, compreso l’arenile, in quanto il servizio di gestione dei rifiuti viene erogato in relazione alla struttura nella sua interezza funzionale.
La questione
Il tema del contendere concerneva sia la tariffa (ordinaria/stagionale) che la quantificazione della superficie imponibile per l’attività di stabilimento balneare. Per i giudici di merito, andava applicata la tariffa stagionale, escludendo dal computo delle superficie tassabili la battigia, i corridoi di ingresso al mare, in quanto nella disponibilità del pubblico, nonché il piatto docce con pedane e cabine, i camminamenti e l’area a verde in quanto non destinati allo svolgimento di un’ attività connessa alla produzione di rifiuti.
Il Comune, non condividendo la decisione, adiva il giudice di legittimità, assumendo che la battigia ed il corridoio di ingresso al mare sono parte della complessiva concessione demaniale di cui è titolare lo stabilimento e dovevano, quindi, essere considerati parte integrante della struttura ricettizia, anche in considerazione della precipua disposizione regolamentare che prevedeva l’attitudine a produrre rifiuti laddove vi era presenza di servizi di erogazione idrica, elettrica, telefonica (piatto doccia, piattaforma scoperta). La difesa comunale censurava, altresì, la sentenza di merito per avere ritenuto sussistenti i presupposti necessari ai fini dell’esclusione dalla tassazione delle aree scoperte dello stabilimento e di quelle non destinate al servizio ombreggio, pur non avendo la contribuente adempiuto all’onere probatorio su di essa gravante.
La decisione
Il Giudice di legittimità (pur rifacendosi alla disciplina Tarsu, ma con precetti reiterati anche per la TARI), ha accolto il ricorso. In premessa argomentativa, la Corte ha evidenziato che la normativa ha posto una chiara distinzione tra esclusione dell’obbligo del pagamento della tassa – connessa all’inutilizzabilità oggettiva dell’immobile (art.62 c.2 decreto cit.)- e riduzione dell’importo della tassa a favore del contribuente in conseguenza dell’uso stagionale o non continuativo dei locali diversi dalle abitazioni e delle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività. Il Giudice di legittimità ha, poi, ribadito che l’obbligazione tributaria è dovuta sol perché il servizio comunale è reso fruibile, rimanendo irrilevante l’effettiva fruizione e che ogni causa di esclusione/riduzione deve essere oggetto di formale denuncia.
Il dictum della Corte è, quindi, il seguente: “ … la Tari è dovuta sulle aree verdi, zona docce, corridoi e arenile, in quanto ai fini dell’applicazione della tariffa agli stabilimenti balneari insistenti su aree demaniali oggetto di concessione amministrativa deve considerare l’unitarietà del servizio reso, per cui risulta legittima l’applicazione della tariffa su tutte le superfici dello stabilimento balneare, compreso l’arenile, in quanto il servizio di gestione dei rifiuti viene erogato in relazione alla struttura nella sua interezza funzionale. L’arenile degli stabilimenti balneari rientra tra le aree soggette al tributo e non può essere considerato come avente carattere pertinenziale o accessorio rispetto alle eventuali strutture edificate degli impianti, dovendo invece essere valutato come parte integrante dell’attività economica svolta (Cass. n. 19524/2023; n. 29539/2021).”
TARI: La superficie tassabile degli stabilimenti balneari
Secondo la Corte di cassazione ord. n. 26696 ai fini dell’applicazione della tariffa agli stabilimenti balneari insistenti su aree demaniali oggetto di concessione amministrativa deve considerare l’unitarietà del servizio reso
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