In una controversia relativa all’impugnazione di una cartella da parte di una società, la Commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto dovuta la TARSU per l’anno 2002, dichiarando applicabile l’ultima tariffa vigente prima di quella annullata dal giudice amministrativo.
TARSU – E applicabile l’ultima tariffa vigente prima di quella annullata dal giudice amministrativo
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