TARSU: esclusione superficie per imballaggi

La Corte di Cassazione afferma che le circostanze costituenti presupposto delle deroghe alla tassazione devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate dal contribuente, cui incombe I’ onere di dimostrazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.

13 Ottobre 2017
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La Corte di Cassazione afferma che, ai sensi dell’art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993, le circostanze costituenti presupposto delle deroghe alla tassazione devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate dal contribuente, cui incombe I’ onere di dimostrazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.

Il principio è stato applicato anche in caso di superfici di produzione di rifiuti derivanti da imballaggi terziari.

LEGGI l’ORDINANZA n. 22891 del 29 settembre 2017

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