Con decreto n.3 del 23/01/2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce in relazione alla sospensione dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, disposta dall’art. 67, D.L.18/2020, conv. L. n. 27/2020, perché, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta definitivamente dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n.960 del 15/01/2025.
La questione pregiudiziale sollevata dai Giudici di merito ex art. 363-bis c.p.c. era se la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 cit. – il quale stabilisce, al co. 1, che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al co. 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi.
Con l’ordinanza n.960/2025, la Cassazione, con argomentazioni del tuto condivisibili, ha stabilito che i termini di sospensione si applicano, non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In sostanza, la proroga comprende tutte le annualità d’imposta per le quali gli Enti impositori avrebbero potuto svolgere l’attività accertativa nel periodo di sospensione.
Valida la proroga di 85 giorni per la notifica degli accertamenti anche per le annualità successive al 2015
Vi è sospensione dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, poiché, successiva alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione
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