Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione n.1/DF del 23/06/2014 avente ad oggetto “Tributo servizi indivisibili (TASI) – Imposta municipale propria (IMU) – Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo – Art.10 della legge 27 luglio 2000, n.212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente” stabilisce la discrezionalità dei comuni nel definire un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione sopracitato) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.
Leggi anche
Contabilità Accrual, sulla formazione il tempo stringe
Entro il prossimo mese di marzo è previsto il conseguimento del traguardo M1C1-117 relativo al compl…
05/09/25
Il punto della Cassazione su motivazione e prova degli accertamenti degli Enti locali
Con l’ordinanza n.18942 del 10/07/2025, la Cassazione affronta un aspetto fondamentale del contenzio…
maria suppa
05/09/25
Revoca dell’aggiudicazione legittima con una nuova valutazione dell’interesse pubblico
La Pubblica Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei motivi che…
04/09/25
TARI, resta il divieto di motivazione postuma dell’accertamento
Cassazione: esclusa la possibilità di integrazione davanti al giudice
04/09/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento