In particolare si tratta di somme non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639,notificati entro il 16 ottobre 2017. La normativa richiamata, di fatto, riapre i termini sia per i Comuni che intendono ampliare i termini della precedente procedura, sia per quei Comuni che non si sono avvalsi delle disposizioni di cui all’art. 6-ter, del D.L. n. 193/2016.
In base alla previsione normativa rammentata i debitori possono estinguere il debito senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi nei predetti carichi. In particolare il debito da estinguere comprende:
1. le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi,
2. le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle eventuali spese per le procedure esecutive e spese di notifica.
Quindi i Comuni che intendono adottare la nuova definizione agevolata, sia per carichi affidati ad agenti della riscossione diversi da Equitalia, sia per quelli in gestione diretta, dovranno approvare un apposito regolamento, con delibera di Consiglio Comunale, da adottare entro il 5 febbraio prossimo.
È disponibile sul portale www.modulisticaonline.it area TRIBUTI lo schema tipo di regolamento da adottare
> CLICCA QUI <
Per maggiori approfondimenti,
CONSULTA lo SPECIALE sulla
DEFINIZIONE AGEVOLATA
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento