La sola destinazione agricola non consente l’accesso al trattamento agevolato IMU per i fabbricati rurali

Con l’ordinanza n.18855 del 10/07/2025, la Cassazione consolida il proprio orientamento in tema di agevolazioni IMU per i fabbricati rurali

maria suppa 4 September 2025
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Con l’ordinanza n. 18855 del 10/07/2025, la Cassazione consolida il proprio orientamento in tema di agevolazioni IMU per i fabbricati rurali.
Con la pronuncia in commento, in particolare, il Giudice di legittimità cassa la sentenza della CTR per aver ritenuto sufficiente, ai fini del riconoscimento del trattamento agevolato IMU per i fabbricati rurali, l’oggettiva e concreta destinazione ad attività agricole dell’immobile in contestazione, a prescindere dall’accatastamento in cat..D/10.

Il quadro normativo e la pronuncia della Cassazione
L’art.7, co.2-bis, del D.L.70/2011, conv.L.n.106/2011, ha dettato, a decorrere dal 2011, specifiche disposizioni in tema di classamento dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all’art.9, D.L. 557/1993,conv.L.133/1994, prevedendo l’onere in capo a tutti i proprietari di fabbricati accatastati in categoria diversa dalla cat.D/10, ma interessati a beneficiare del trattamento fiscale agevolato, di provvedere alla richiesta di aggiornamento catastale, presentando la specifica istanza di variazione.
A decorrere dal 2012, poi, l’art.13, co.14-bis, D.L. 201/2011, conv.L.214/2011, ha abrogato l’art.7, co.2-bis cit.; da tale abrogazione non è, però, scaturito il diritto all’esenzione dall’IMU a prescindere dall’accatastamento in cat.D/10 ma solo la possibilità, in luogo del predetto accatastamento, di richiedere, attraverso una specifica domanda rivolta all’Agenzia del Territorio, l’inserimento negli atti catastali dell’annotazione di ruralità.
La disciplina delle modalità di inserimento dell’annotazione di ruralità necessaria ai fini del riconoscimento del trattamento di favore è, poi, contenuta nel decreto ministeriale del 26/07/2012, emanato in ossequio a quanto previsto dall’art.13, co.14-bis. cit.
Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ribadisce che ai fini del riconoscimento del trattamento IMU di favore è necessario l’accatastamento nell’apposita categoria catastale  D/10 o, in alternativa, l’annotazione del requisito di ruralità, nelle forme previste dall’art. 5 del d.m. 26 luglio 2016, non essendo bastevole l’ effettiva destinazione del fabbricato allo svolgimento di attività agricole.
Il Giudice di legittimità sottolinea che “….non avrebbe avuto ragion d’essere la previsione di una procedura normativa ad hoc se la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme….”.
L’accatastamento nell’apposita categoria (o l’inserimento dell’annotazione di ruralità), non è, quindi, un adempimento meramente formale bensì rappresenta un requisito sostanziale e costitutivo del diritto al trattamento fiscale agevolato.

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