Con le sentenze nn. 23488 e 23489 del 18 luglio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione definiscono in via definitiva i presupposti per l’esenzione ICI sull’abitazione principale, adeguando l’interpretazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 alla pronuncia della Corte costituzionale n. 112 del 24 giugno 2025. La Suprema Corte afferma che il beneficio fiscale spetta in relazione all’immobile nel quale il contribuente dimora abitualmente, senza che sia necessario dimostrare la contestuale dimora dell’intero nucleo familiare.
Indice
L’abitazione principale coincide con la dimora abituale del contribuente
Le Sezioni Unite stabiliscono che, ai fini dell’esenzione ICI, assume rilievo esclusivamente la dimora abituale del contribuente.
La nozione di abitazione principale non può quindi essere subordinata alla presenza stabile nello stesso immobile anche del coniuge o degli altri componenti della famiglia.
La residenza anagrafica continua a costituire un importante elemento presuntivo dell’effettiva abitazione principale, ma tale presunzione non ha carattere assoluto e può essere superata mediante idonea prova contraria.
La decisione supera così un orientamento che, negli anni, aveva dato luogo a numerosi contenziosi tra contribuenti e amministrazioni comunali.
Il recepimento della sentenza della Corte costituzionale
Le pronunce recepiscono integralmente gli effetti della sentenza n. 112/2025 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui subordinava l’esenzione alla dimora abituale dell’intero nucleo familiare.
Secondo la Consulta, tale requisito introduceva una limitazione non coerente con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.
La Cassazione si conforma pertanto al nuovo assetto costituzionale, individuando nella situazione personale del contribuente il parametro decisivo per l’accesso al beneficio fiscale.
Il principio di diritto nell’interesse della legge
Nel caso concreto, il Comune aveva annullato in autotutela gli avvisi di accertamento ICI dopo la pronuncia della Corte costituzionale, determinando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Nonostante ciò, le Sezioni Unite hanno ritenuto opportuno esercitare il potere previsto dall’art. 363 del codice di procedura civile, enunciando il principio di diritto nell’interesse della legge.
L’obiettivo è fornire un criterio interpretativo uniforme destinato a orientare i futuri giudizi in materia di esenzione ICI e a garantire un’applicazione coerente della normativa da parte dei giudici tributari e degli enti impositori.
Effetti anche sul contenzioso tributario
Le decisioni rappresentano un importante punto di riferimento per il contenzioso ancora pendente relativo all’ICI e consolidano un principio destinato a incidere anche sull’interpretazione delle discipline che, nel tempo, hanno regolato l’esenzione per l’abitazione principale.
Per i Comuni, le sentenze impongono di valutare la spettanza dell’agevolazione avendo riguardo alla situazione concreta del singolo contribuente e non alla dimora dell’intero nucleo familiare.
Per i contribuenti, viene definitivamente esclusa la possibilità di negare l’esenzione esclusivamente perché i familiari risiedono abitualmente in un diverso immobile, purché sia dimostrata la dimora abituale del soggetto passivo nell’abitazione per la quale viene richiesto il beneficio.
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