Come si deve comportare ai fini IMU l’ufficio tributi nel caso di un immobile posseduto da un ente non commerciale, che può godere delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019, utilizzato promiscuamente anche per attività commerciali?
La sentenza della Corte di cassazione n. 20936 del 26/07/2024 offre importanti indicazioni, anche da un punto di vista operativo.
La Cassazione afferma che, in caso di uso promiscuo, quando non sia possibile procedere ad una autonoma identificazione catastale, l’agevolazione IMU si applica proporzionalmente alla porzione di immobile destinata all’attività non commerciale, purché sia stata effettuata dal contribuente una specifica indicazione nella relativa dichiarazione IMU.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU (che individui specificamente la parte di immobile utilizzata per fini non commerciali), nemmeno la porzione di immobile destinata ad attività non commerciale può godere delle agevolazioni IMU indicate dall’art. 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019.
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