Le piattaforme petrolifere sono soggette ad Ici e sono classificabili nella categoria D)/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale-industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura.
I giudici hanno accolto un ricorso del Comune di Pineto (Teramo) contro le sentenze delle commissioni tributarie di merito che avevano ‘esentato’ l’ENI dal pagamento del tributo relativo a quattro piattaforme per l’estrazione di idrocarburi installate nel mare Adriatico. Adesso il caso torna alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che dovrà rivedersi in merito all’esenzione.

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