Come dispongono gli articoli 5 e 6 del DPR n. 158/1999, la quota variabile della tassa rifiuti (ma anche della tariffa corrispettiva) deve essere rapportata alla quantità di rifiuti prodotta dall’utenza.
Difficile tuttavia per il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, riuscire a trovare il metodo per misurare esattamente i rifiuti conferiti da ciascuna utenza (domestica o non domestica).
Pertanto, numerosi gestori utilizzano dei criteri che riescono comunque a “misurare” gli effettivi conferimenti degli utenti. Il metodo più utilizzato è quello di contare il numero di svuotamenti dei contenitori forniti, generalmente dotati di apparecchiature elettroniche utili al conteggio di ciascuno svuotamento.
Il dubbio di alcuni utenti però è se tramite gli svuotamenti dei contenitori, che potrebbero anche non essere conferiti con il volume interamente utilizzato (anziché tramite il peso dei singoli contenitori), sia possibile calcolare la quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza.
L’ordinanza n. 17789/2024 della Corte di cassazione ha fornito un importante chiarimento in merito.
Secondo la Corte, il metodo del conteggio del numero degli svuotamenti dei contenitori (a prescindere dal fatto che tali contenitori siano effettivamente pieni) risponde legittimamente alla determinazione del calcolo dei rifiuti effettivamente conferiti dall’utente. Ciò anche in considerazione della difficoltà tecnica (oltre che assai onerosa economicamente) della pesatura di ciascun conferimento da parte degli utenti.
Ancora, la Corte ritiene il metodo del conteggio degli svuotamenti più rispondente alla necessità di misurare i rifiuti prodotti rispetto al sistema di rapportare i chilogrammi alla superficie dei locali tassati.
Chiaramente, gli utenti sono incentivati, da un punto di vista economico, a conferire i propri contenitori solamente quando gli stessi siano effettivamente stati riempiti con i rifiuti prodotti.
Commisurazione quota variabile della TARI
Il metodo del conteggio del numero degli svuotamenti dei contenitori risponde legittimamente alla determinazione del calcolo dei rifiuti effettivamente conferiti dall’utente
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento