La normativa intervenuta dispone che le liti siano definite “a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio” o dal soggetto subentrato, escludendo le controversie afferenti ai dinieghi di rimborso. Nell’ipotesi di controversie relative esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, occorre versare il 40% degli importi in contestazione, mentre per quelle che riguardano le sole sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione di cui all’art. 11 in rassegna. Per poter accedere alla definizione agevolata, il ricorso deve essere stato notificato entro il 24 aprile, data di entrata in vigore della norma di riferimento, purché non vi sia stata alcuna pronuncia definitiva del giudice.
La norma dispone, inoltre, che siano applicate le regole dell’accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. n. 218/1997, per le modalità di versamento delle somme dovute, fissando anche un numero massimo di rate. E’ inoltre stabilito che:
– non è ammesso il pagamento rateale di importi non superiori a 2.000 euro,
– è stabilita la data del 30 settembre 2017, quale termine per versare l’importo dovuto, o l’ammontare della prima rata, pari al 40 percento del totale.
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