Con l’ordinanza n. 18981 del 11/07/2025, la Cassazione evidenzia che in tema di esenzione dall’IMU per le attività didattiche, si è determinata, negli anni scorsi, una situazione di obiettiva incertezza normativa, tale da legittimare la disapplicazione delle sanzioni.
L’esenzione solo in presenza del corrispettivo “simbolico”
Quanto al diritto all’esenzione, il Giudice di legittimità ribadisce che, anche per le attività didattiche, la non commercialità, ai fini dell’esenzione dall’IMU, è determinata esclusivamente dalla presenza di un corrispettivo simbolico, ovvero irrisorio, marginale e del tutto residuale rispetto alla natura della prestazione, tale da non potersi porre in relazione con il servizio reso, in quanto avente natura meramente formale e utile a rendere la prestazione più prossima ad un’erogazione gratuita che a quella sotto remunerata.
Il riconoscimento dell’esenzione dall’IMU, non può, quindi, scaturire, per la Cassazione “…dall’applicazione meccanica di un parametro (come il citato rapporto tra CM e CMS, di cui alle istruzioni al modello dichiarativo IMU) stabilito in via generale, una volta per tutte, come tale funzionale ad una elaborazione forfettaria del requisito, giacché, in termini del tutto diversi, il dato normativo obbliga ad una valutazione puntuale e non predeterminata…”
La disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa
Rispetto, invece, alle sanzioni, la Cassazione rileva l’esistenza, sulla questione, delle obiettive condizioni di incertezza normativa che ne legittimano la disapplicazione.
Ciò perché, sottolinea il Giudice di legittimità “…il presupposto dell’esenzione, correlato allo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali, risultava specificamente definito, nelle istruzioni, allegate al d.m. 26 giugno 2014, secondo il criterio del rapporto tra corrispettivo medio percepito dal contribuente (CM) e costo medio per studente (CMS) rilevato dal Ministero su base nazionale, criterio già applicato, a sua volta, nel decreti ministeriali recanti disciplina dei contributi stanziati in favore delle scuole paritarie (v. l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 636).
In tale contesto, la corretta e compiuta valutazione del presupposto dell’esenzione, in assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità e nella ricorrenza di difformi orientamenti interpretativi della giurisprudenza di merito, implicava un difficoltoso (e multilivello) confronto interpretativo con le disposizioni nazionali, di disciplina dei contributi pubblici previsti per le scuole paritarie, alla luce degli orientamenti emersi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di finanziamento del sistema di insegnamento pubblico, orientamenti presupposti nella stessa decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, della Commissione dell’Unione Europea…”.
Esenzione IMU per le attività didattiche, no all’applicazione delle sanzioni
Con l’ordinanza n.18981 del 11/07/2025, la Cassazione evidenzia che in tema di esenzione dall’IMU per le attività didattiche, si è determinata, negli anni scorsi, una situazione di obiettiva incertezza normativa, tale da legittimare la disapplicazione delle sanzioni
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