di Stefania Zammarchi
Con comunicato dello scorso 30 marzo, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha pubblicato alcune precisazioni in merito alle modalità di erogazione del Bonus Sociale Tari, stante i numerosi dubbi circa l’interpretazione delle disposizioni emanate per il riconoscimento dell’agevolazione, riferita all’anno d’imposta 2025, da indicare nella bolletta TARI del 2026
Come è noto, con delibera n. 355/2025/R/rif, ARERA ha previsto l’applicazione del Bonus rifiuti a decorrere dall’anno d’imposta 2025, ma con riconoscimento a consuntivo, nella bolletta dell’anno “a+1”. Pertanto, in occasione dell’emissione delle bollette TARI per l’anno 2026, tutti i gestori dei rapporti con gli utenti, sono tenuti ad indicare l’agevolazione predetta a favore degli utenti che, avendo presentato l’apposita DSU all’INPS, hanno dimostrato di possedere i requisiti previsti dalla delibera richiamata. Peraltro, con la precedente deliberazione n. 133/2025/R/Rif, ARERA si era preoccupata di introdurre una nuova componente perequativa, Ur3, dell’importo di 6 euro, da addebitare nelle bollette di tutte le utenze TARI, domestiche e non domestiche, già a decorrere dal 2025, destinata alla copertura del minor gettito generato dall’applicazione delle agevolazioni in commento. Il Bonus TARI, in questo modo, uniforma il settore dei rifiuti urbani agli altri servizi controllati da ARERA (idrico, elettrico e gas), che già prevedono l’applicazione di specifiche riduzioni del costo del servizio, in presenza di disagio socio-economico dimostrato dagli utenti stessi.
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