IMU: unica unità immobiliare può usufruire l’esonero per abitazione principale
Con l’ordinanza n. 21914 del 2/8/2024 la Cassazione ha confermato il principio di diritto per cui in tema di IMU l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale.
Nel caso in esame la CTR aveva annullato gli avvisi di accertamento impugnati in materia di IMU/TASI ritenendo che due unità immobiliari costituivano un’unica unità abitativa adibita ad abitazione principale. Il Comune propone ricorso in Cassazione evidenziando che la CTR aveva offerto una interpretazione errata della normativa dettata in tema di IMU, con particolare riferimento all’individuazione degli immobili esonerati dal pagamento del tributo in quanto qualificati come “abitazione principale” risultando evidente che il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 13 del d.l. 201/2011 non lasciava dubbi, né possibilità di interpretazioni analogiche e/o estensive di sorta, sulla imprescindibile rilevanza delle risultanze catastali ai fini della individuazione dell’unica unità immobiliare cui è possibile attribuire l’esenzione.
La Cassazione accoglie il ricorso del Comune evidenziando che, in tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione, dal 2008, ex art. 1, d.l. n. 93 del 2008) prevista per l’abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l’effettivo impiego ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione (poi esenzione) una sola volta per tutte le unità (cfr. Cass. 17015/2019).
Tuttavia è stata rilevata l’inapplicabilità di tale conclusione con riguardo all’agevolazione prevista per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011 (cfr. Cass. n. 20368/2018). Si è osservato che il tenore letterale dell’art. 13, comma 2, è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull’ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale: la disposizione de qua contiene, difatti, un’inequivocabile limitazione dell’agevolazione ad un’unica unità immobiliare. Pertanto, anche in ragione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (cfr. Cass. n. 23833/2017), principio condiviso dalla Corte costituzionale (cfr. n. 242/2017), va ribadita l’impossibilità di estendere all’IMU il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI con conseguente necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’ IMU.
Tenuto conto della chiara ed univoca formulazione dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011, e poiché nella specie è pacifico che i coniugi sono proprietari di due distinti immobili separatamente censiti in categoria A/2, uno solo può essere considerato abitazione principale, per cui l’altro deve essere assoggettato ad IMU all’aliquota ordinaria. Invero, il legislatore, a fronte della evidente necessità di ricondurre il godimento del beneficio ad un dato oggettivo, numerico e non interpretabile, facilmente verificabile ha dato rilievo unicamente ai dati relativi alla iscrizione catastale unitaria dell’immobile in relazione al quale il contribuente intende godere dell’esenzione in parola mentre il riferimento alla “iscrivibilità” catastale dell’immobile come “unica unità immobiliare”.
Il ricorso dell’ente impositore viene quindi accolto confermandosi il principio di diritto per cui “in tema di IMU, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale”.
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