Con l’introduzione del contraddittorio preventivo per tutte le entrate tributarie, ad opera dell’art. 6-bis, della Legge n. 212/2000, perde forza il principio della “prova di resistenza”. Secondo tale principio applicato alle procedure di accertamento, l’atto non preceduto da contraddittorio preventivo non era automaticamente annullabile, in quanto era onere del contribuente fornire, appunto, la cosiddetta «prova di resistenza», ossia indicare elementi idonei a dimostrare che, se il contraddittorio fosse stato correttamente attivato, ne sarebbe derivato un esito differente del procedimento
Premessa
In forza delle modifiche intervenute con il D. Lgs.n. 219/2023, la Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) è stata arricchita dell’articolo 6-bis, recante «principio del contraddittorio», con l’introduzione del principio generalizzato dell’obbligo di contraddittorio preventivo a carico dell’ente impositore che intende contestare una violazione in materia tributaria. Con la revisione portata a seguito della riforma fiscale introdotta dalla Legge delega n. 111/2023, tale obbligo sussiste per tutte le violazioni tributarie contestate con atti a decorrere dal 30 aprile 2024, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 39/2024, quindi sia per atti emessi dall’Amministrazione centrale, quanto per quelli notificati dagli altri enti impositori. In precedenza, di contro, l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione operava una distinzione fra tributi «armonizzati» e quelli «non armonizzati», sulla base della quale per questi ultimi non era rinvenibile un vincolo generalizzato come invece ritenuto per gli altri tributi. In ogni caso, il contribuente che intendeva contestare l’assenza di avvio di contraddittorio era tenuto ad offrire la «prova di resistenza».
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