L’introduzione dell’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo non richiede più la cosiddetta “prova di resistenza” (parte II)

Il punto di Stefania Zammarchi

Stefania Zammarchi 31 Agosto 2026
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Come agire per evitare contestazione del contribuente in assenza di contraddittorio endoprocedimentale

Come precisato in premessa, il destinatario di un atto di accertamento non preceduto da contraddittorio, ha la possibilità di proporre ricorso per richiedere l’annullabilità di questo. Per limitare e contenere contestazioni in tal senso, è raccomandabile che il competente ufficio comunale provveda ad integrare opportunamente il regolamento generale delle entrate o indicare nel regolamento per l’applicazione delle norme dello Statuto dei diritti del contribuente gli atti da qualificare come “automatizzati”. Tale precisazione può essere utile per scoraggiare ricorsi pretestuosi, considerato il tenore del comma 2, dell’art. 6-bis, che individua, benché in maniera generica, gli atti “automatizzati”. Dunque, benché la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comporti l’invalidità dell’atto, tale condizione si concretizza solo se il contribuente dimostra che nell’elaborazione dell’atto di accertamento, l’ente impositore ha assunto una propria discrezionalità che lo allontana dai dati dichiarati o inclusi nelle informazioni presenti nelle banche dati disponibili per l’ente. Tuttavia, tale onere a carico del contribuente non comporta più la necessità per questo di portare la cosiddetta «prova delle resistenza», ossia la dimostrazione che, se fosse stato avviato il contraddittorio, si sarebbe raggiunto un diverso esito. Tale principio, infatti, applicabile fino all’emanazione dell’art. 6-bis, ossia fino all’introduzione dell’obbligo generalizzato del contraddittorio, viene ora superato dalla nuova disciplina. Tuttavia, la generica indicazione della normativa in ordine agli atti “automatizzati” lascia aperte molte crepe in ambito di fiscalità locale, in quanto le ulteriori precisazioni fornite dal MEF con il decreto del 24 aprile 2024 si riferiscono esclusivamente agli atti emessi da Agenzia delle Entrate. Per questa ragione è consigliabile inserire nel regolamento generale delle entrate le tipologie di atti di accertamento da qualificare come “automatizzati”, opportunamente vagliati.

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