Decreto fiscale sui tributi locali: Art.4 – Estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli istituti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII)

Approfondimento di Antonio Chiarello

Antonio Chiarello 8 Settembre 2026
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Il decreto n.147/2026,  interviene anche sulle disposizioni del CCII, estendendo ai crediti tributari degli enti locali, l’applicabilità degli strumenti codificati di regolazione della crisi, così dando attuazione all’art.9,co.1, lett.a) n.5 della L. 120/2025 che prevedeva l’estensione della transazione fiscale anche ai crediti tributari  auto-amministrati degli enti territoriali.  

L’art.4, del cit. decreto,  infatti, modifica alcune delle disposizioni del Codice della crisi (D.lgs. n.14/2019), inserendo tra i creditori interessati dalle varie procedure  anche gli enti pubblici territoriali  relativamente ai  crediti  di natura tributaria,  per i quali, quindi, si potrà applicare la transazione fiscale.
In particolare, la transazione dei tributi locali è ora ammessa nell’ambito della “composizione negoziata”,  degli  “accordi di ristrutturazione dei debiti”, del “piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione” del “concordato preventivo” , del “concordato nella liquidazione giudiziale”  e della “regolazione della crisi o insolvenza del gruppo”.

Si tratta di una deroga espressa al principio dell’inderogabilità dell’obbligazione tributaria,  in quanto  puntualmente  prevista dalla legge con una disciplina eccezionale che ammette e consente  il superamento di detto vincolo.

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