L’art.3 del decreto sui tributi locali è in continuità con la direzione, oramai presa dal Legislatore per i tributi erariali, di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi disattesi del contribuente nella fase antecedente all’avvio della procedura tipizzata di accertamento, con il riconoscimento della riduzione della misura sanzionatoria.
In tal senso, il co. 1 dell’art.3 cit. prevede la facoltà per le regioni e gli enti locali, prima dell’avvio dell’attività di accertamento, di inviare ai contribuenti comunicazioni con le quali mettono a disposizione degli stessi gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi, relativi alla determinazione dell’obbligazione tributaria e tutto ciò allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite l’istituto del ravvedimento.
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