L’art.2 del Decreto di attuazione della riforma tributaria sui tributi locali (D.lgs. n.147/2026) è titolato “Riduzione aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente o postale”.
Trattasi di disposizione che non presenta il carattere della novità in quanto interviene sulla normativa vigente e precisamente sull’art.118-ter del D.L n.34/2020, conv.to, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020. La disposizione de qua stabilisce che gli enti territoriali, come comuni, province e città metropolitane, possono deliberare una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe relative alle proprie entrate tributarie e patrimoniali se il soggetto obbligato (il contribuente) aderisce al pagamento mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto su conto corrente bancario o postale, garantendo così la domiciliazione bancaria dei pagamenti.
L’art.2 in commento, modifica il co. 1 del citato art.118-ter, da una parte, sostituendo il riferimento alla “deliberazione” con la quale l’ente esercita la già menzionata facoltà, con lo strumento del “regolamento adottato ai sensi dell’art.52 del D.lgs. n.446 del 1997” dall’altra, sostituendo il riferimento al “soggetto passivo obbligato” con “soggetto passivo del tributo.”. Con tale intervento si è voluto eliminare ogni equivoco rispetto allo strumento da adoperare (regolamento) e rispetto ai destinatari del beneficio.
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