Il decreto n.147/2026, interviene anche sulle disposizioni del CCII, estendendo ai crediti tributari degli enti locali, l’applicabilità degli strumenti codificati di regolazione della crisi, così dando attuazione all’art.9,co.1, lett.a) n.5 della L. 120/2025 che prevedeva l’estensione della transazione fiscale anche ai crediti tributari auto-amministrati degli enti territoriali.
L’art.4, del cit. decreto, infatti, modifica alcune delle disposizioni del Codice della crisi (D.lgs. n.14/2019), inserendo tra i creditori interessati dalle varie procedure anche gli enti pubblici territoriali relativamente ai crediti di natura tributaria, per i quali, quindi, si potrà applicare la transazione fiscale.
In particolare, la transazione dei tributi locali è ora ammessa nell’ambito della “composizione negoziata”, degli “accordi di ristrutturazione dei debiti”, del “piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione” del “concordato preventivo” , del “concordato nella liquidazione giudiziale” e della “regolazione della crisi o insolvenza del gruppo”.
Si tratta di una deroga espressa al principio dell’inderogabilità dell’obbligazione tributaria, in quanto puntualmente prevista dalla legge con una disciplina eccezionale che ammette e consente il superamento di detto vincolo.
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Tributi Locali: le novità del D.Lgs n. 147 del 07/08/2026
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